Art. 7.

      1. La vigilanza sull'esercizio dell'attività ittica per la tutela delle acque interne pubbliche è coordinata dalle regioni e dalle province competenti per territorio, d'intesa con il Corpo forestale dello Stato.
      2. La vigilanza sull'esercizio dell'attività ittica di cui al comma 1 è esercitata da:

          a) dipendenti delle regioni e delle provincie allo scopo abilitati;

          b) guardie volontarie e dipendenti delle associazioni di pescatori dilettanti riconosciute e guardie volontarie e dipendenti delle associazioni protezionistiche, autorizzate ai termini delle leggi di pubblica sicurezza;

 

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          c) ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato;

          d) ufficiali e agenti di polizia giudiziaria;

          e) guardie comunali e campestri.