1. La vigilanza sull'esercizio dell'attività ittica per la tutela delle acque interne pubbliche è coordinata dalle regioni e dalle province competenti per territorio, d'intesa con il Corpo forestale dello Stato.
2. La vigilanza sull'esercizio dell'attività ittica di cui al comma 1 è esercitata da:
a) dipendenti delle regioni e delle provincie allo scopo abilitati;
b) guardie volontarie e dipendenti delle associazioni di pescatori dilettanti riconosciute e guardie volontarie e dipendenti delle associazioni protezionistiche, autorizzate ai termini delle leggi di pubblica sicurezza;
c) ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato;
d) ufficiali e agenti di polizia giudiziaria;
e) guardie comunali e campestri.